IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FRANCHISING STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO PUÒ ESSERE ESERCITATO SOLAMENTE UNA VOLTA CHE SIANO DECORSI TRE ANNI

Con specifico riguardo al contratto di franchising (o contratto di affiliazione commerciale) stipulato a tempo indeterminato, i giudici di legittimità hanno affermato che il diritto di recesso può essere esercitato dall’affiliante solamente qualora siano decorsi tre anni, atteso che detto arco temporale rappresenta il tempo minimo che l’affiliato necessita ai fini di ammortizzare l’investimento (Cass. civ. 1/05/2024, n. 11737). Diversamente operando – ossia nell’ipotesi in cui l’affiliante eserciti il diritto di recesso precedentemente al decorso del suddetto lasso temporale – si configura un comportamento abusivo e non conforme al dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede nel corso del rapporto contrattuale.

In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini di evitare un abuso del diritto, il recesso può essere esercitato rispettando sempre il canone della buona fede oggettiva, ossia della reciproca lealtà di condotta, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà. Si afferma, quindi, che, soprattutto nelle ipotesi in cui i contraenti si trovano in una differente posizione contrattuale, spetta al giudice accertare se, nel caso di specie, il diritto di recesso sia stato esercitato nel rispetto del dovere di lealtà e correttezza al fine di evitare il verificarsi di uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio di una delle parti del rapporto negoziale (in senso conforme, v. anche Cass. 18/09/2009, n. 20106).