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Diritto d’impresa
IL CONTRATTO DI  AFFITTO

Sommario

  1. Il contratto di affitto: disciplina giuridica e principi generali;
  2. La normativa di riferimento;
  3. Le caratteristiche essenziali del contratto;
  4. L’affitto di azienda;
  5. Gli Obblighi delle parti;
  6. L’affitto di fondi rustici;
  7. I diritti e gli obblighi delle parti;
  8. La durata e scioglimento del contratto;
  9. Registrazione e obbligazioni fiscali;
  10. Conclusione.

1. Il contratto di affitto: disciplina giuridica e principi generali

Il contratto di affitto rappresenta una delle principali forme di concessione in godimento di beni, con particolare riferimento ai beni produttivi, quali aziende e fondi rustici. Esso si distingue dalla locazione in quanto ha ad oggetto non solo l’immobile, ma anche i beni mobili e gli strumenti necessari per l’esercizio di un’attività economica.

2. La normativa di riferimento

Il contratto di affitto trova la sua disciplina principale nel Codice Civile, in particolare negli articoli 1615-1654, che regolano l’affitto di aziende e fondi rustici. Esso è altresì soggetto a norme specifiche contenute in leggi speciali, quali la Legge 3 maggio 1982, n. 203 per l’affitto di fondi rustici e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) per l’affitto d’azienda in contesti concorsuali.

3. Le caratteristiche essenziali del contratto

Il contratto di affitto si configura come un contratto consensuale, a titolo oneroso, con effetti obbligatori e generalmente di durata determinata. Esso deve contenere elementi essenziali quali:

  • Identificazione delle parti (locatore e affittuario);
  • Descrizione dettagliata del bene oggetto dell’affitto;
  • Durata del contratto;
  • Canone d’affitto e modalità di pagamento;
  • Obblighi delle parti;
  • Clausole relative alla restituzione del bene alla scadenza.

4. L’affitto di azienda

L’affitto di azienda è disciplinato dall’articolo 2562 del Codice Civile, che richiama le disposizioni generali sulla locazione. La cessione dell’azienda in affitto comporta il trasferimento del complesso aziendale, con l’obbligo dell’affittuario di gestire l’azienda secondo i criteri di corretta amministrazione e nel rispetto della destinazione economica del bene.

5. Gli Obblighi delle parti

L’affittuario è tenuto a:

  1. Conservare l’efficienza dell’azienda e non alterarne la struttura economica;
  2. Pagare regolarmente il canone d’affitto;
  3. Gestire l’azienda secondo la normale diligenza;
  4. Restituire l’azienda alla scadenza nelle condizioni pattuite;
  5. Non trasferire l’affitto a terzi senza il consenso del locatore.

Il locatore ha l’obbligo di:

  1. Garantire il pacifico godimento dell’azienda;
  2. Mantenere la funzionalità degli elementi aziendali essenziali;
  3. Astenersi da atti che possano pregiudicare l’attività dell’affittuario.

In caso di fallimento dell’affittuario, il contratto di affitto d’azienda può essere sciolto dal curatore fallimentare, salvo che il locatore presti il proprio consenso alla continuazione.

6. L’affitto di fondi rustici

L’affitto di fondi rustici è regolato dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203, che introduce particolari tutele per l’affittuario coltivatore diretto. La durata minima dell’affitto è fissata in 15 anni, salvo eccezioni, al fine di garantire la stabilità dell’attività agricola.

7. I diritti e gli obblighi delle parti

L’affittuario ha il diritto di:

  • Usufruire del fondo per l’attività agricola;
  • Esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita;
  • Ottenere il rinnovo del contratto, salvo diniego motivato.

Il locatore, invece, ha l’obbligo di:

  • Garantire il godimento del fondo nelle condizioni pattuite;
  • Astenersi dall’impedire il normale esercizio dell’attività agricola.

In caso di cessazione dell’affitto, l’affittuario ha diritto ad un’indennità per le migliorie apportate al fondo, se non diversamente concordato.

8. La durata e scioglimento del contratto

La durata del contratto di affitto varia a seconda della tipologia:

  • Affitto d’azienda: durata liberamente concordata dalle parti;
  • Affitto di fondi rustici: durata minima di 15 anni salvo accordi diversi.

Il contratto può sciogliersi per:

  • Scadenza del termine;
  • Inadempimento contrattuale (es. mancato pagamento del canone);
  • Fallimento dell’affittuario;
  • Mancato rispetto degli obblighi di conservazione del bene

La risoluzione anticipata può avvenire anche per mutuo consenso tra le parti o per cause di forza maggiore.

9. Registrazione e obbligazioni fiscali

Il contratto di affitto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione comporta il pagamento dell’imposta di registro, calcolata in base al canone pattuito.

Dal punto di vista fiscale:

  • Il locatore deve dichiarare i canoni percepiti come redditi di impresa o fondiari;
  • L’affittuario può dedurre il canone come costo d’esercizio.

 

10. Conclusione

Il contratto di affitto costituisce uno strumento essenziale per la gestione di aziende e fondi rustici, garantendo la continuità economica delle attività produttive. La sua regolamentazione si fonda su un equilibrio tra le esigenze del locatore e dell’affittuario, assicurando la stabilità del rapporto contrattuale nel rispetto delle norme imperative. Per garantire la validità e l’efficacia del contratto, è sempre consigliabile la sua redazione in forma scritta e la registrazione presso gli organi competenti.

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