Lo Studio offre assistenza e consulenze alle aziende in tema di diritto d’impresa, diritto contrattuale e contratto di vendita.
Nel contratto di vendita, se il bene venduto presenta vizi non irrilevanti al compratore spetta ex lege una tutela speciale denominata garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.); il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali da o da rendere il bene inidonea all’uso al quale è destinato o, quantomeno, da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
In tal caso, il compratore ha il diritto di chiedere a sua scelta o la risoluzione del contratto di vendita (restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato o liberandosi dall’obbligo di pagarlo), ovvero, la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno a meno che il venditore provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1492 c.c.).
Il compratore che agisce vittoriosamente in redibitoria non ha diritto all’integrale restituzione del prezzo, ma occorre valutare l’effettivo vantaggio derivante dall’utilizzo del bene.
Contratto di vendita/vizi del bene: la riduzione del prezzo deve essere proporzionata all’effettivo utilizzo del bene
Con riguardo al contratto di vendita, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28838 del 8 novembre 2024, ha ritenuto errata la decisione assunta dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale, a seguito del riscontro di seri e gravi difetti di un’autovettura aveva disposto la risoluzione del contratto di vendita nonché l’integrale restituzione del prezzo al compratore, senza valutare il vantaggio conseguito da quest’ultimo dall’utilizzo del bene.
In particolare, la Suprema Corte, nella decisione richiamata, ponendosi in linea con un suo stesso precedente orientamento (Cass. 28 luglio 2020, n. 16077), ha affermato che, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tenere conto dell’uso del bene fatto dal medesimo (nello specifico, nel caso di specie, i giudici di merito non avevano tenuto conto dello stato di usura del veicolo derivante dall’utilizzo quotidiano protratto per circa due anni con una percorrenza di oltre 60.000 Km.).
Infatti, in forza dell’operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita e in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (artt. 1458, comma 1 c.c.) si deve tenere conto dell’uso che il compratore ha effettivamente fatto del bene; sul piano oggettivo si deve garantire l’equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare, in linea anche con i principi dettati dagli artt. 2037 e 2041 c.c., una illegittima locupletazione dell’acquirente, qualora il medesimo abbia continuato ad utilizzare il bene venduto – che, seppure viziato, non era totalmente inidoneo all’uso – provocandone una progressiva e fisiologia perdita di valore.
Premesso che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto indagare più approfonditamente se il comportamento dell’acquirente rivelasse una sostanziale accettazione della cosa preclusiva dell’azione di risoluzione del contratto di vendita, tuttavia, ai fini di garantire l’equilibrio discendente dall’originario nesso sinallagmatico contrattuale anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti e nell’ottica di garantire l’effettività degli effetti restitutori, la corretta applicazione degli artt. 1490 e 1493 c.c. impone al giudice, nel disporre la restituzione delle prestazioni ricevute con efficacia retroattiva al momento genetico del contratto di vendita, di tenere conto dell’intervenuta trasformazione subita medio tempore dal veicolo per effetto dell’uso.
Secondo i giudici ermellini, nel caso in esame, occorreva disporre una riduzione della somma da restituire, proporzionata alla remunerazione del godimento del bene, al deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e al logoramento per l’uso.
Contatto lo Studio se hai bisogno di assistenza e consulenza in materia di diritto d’impresa e diritto contrattuale e sulle tematiche relative al contratto di vendita e alla garanzia per i vizi