Diritto d’impresa. Obblighi di protezione e teoria del contatto sociale.

La Studio offre alle aziende assistenza e consulenza in materia di diritto d’impresa. Lo Studio assiste le imprese nelle trattative precontrattuali, offrendo assistenza e consulenza alle aziende anche nella fase prodromica alla conclusione dei contratti d’impresa e alle controversie che possono sorgere in caso di violazione degli obblighi di protezione derivanti da contatto sociale qualificato.

Anche nell’ambito del diritto d’impresa, ai fini dell’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale, ci si richiama alla teoria degli obblighi di protezione.

Fin dai primi anni Novanta del secolo scorso, la dottrina prefigura una responsabilità che si colloca ai confini tra contratto e torto, in quanto radicata in un contatto sociale tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è qualificato dall’obbligo di buona fede e dai correlati obblighi di informazione e di protezione, positivamente sanciti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c.

La responsabilità “pericontrattuale” e contatto sociale nel diritto d’impresa

Anche nell’ambito del c.d. diritto d’impresa si configura, pertanto, un rapporto obbligatorio caratterizzato non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella contrattuale, poiché ricollegabile a quei fatti ed atti idonei a produrli, costituente la terza fonte delle obbligazioni menzionata dall’articolo 1173 c.c.; si pensi, per esempio, alla responsabilità degli amministratori di società di capitali e gli obblighi di protezione previsti a tutela dei creditori in caso di insufficienza patrimoniale della società o alla responsabilità della società holding esercente attività di direzione e coordinamento verso le società eterodirette verso i suoi soci.

Si tratta di una responsabilità relazionale, in quanto caratterizzata dalla violazione di un rapporto giuridicamente rilevante che tipicamente non nasce da contratto e non deriva da inadempimento di un obbligo di prestazione.

Secondo il predetto orientamento, nel diritto d’impresa, rientrano nelle controversie di natura contrattuale non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale, della cui natura contrattuale non è possibile dubitare, ma anche le controversie nelle quali l’attore alleghi l’esistenza di una regola di condotta legata ad una “relazione liberamente assunta tra lui e l’altra parte” e ne lamenti la violazione da parte di quest’ultima.

La giurisprudenza di legittimità ha recepito la categoria della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” e ne ha fatto applicazione in fattispecie diverse ed, appunto, anche nell’ambito del diritto d’impresa.

Contatta lo Studio se hai bisogno di consulenza o di assistenza in materia di diritto d’impresa. Lo Studio assiste le imprese anche nelle tematiche concernenti la responsabilità precontrattuale e pericontrattuale nonché gli obblighi di protezione che possono sorgere nella pratica degli affari a seguito di un contatto sociale qualificato.

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