Lo Studio offre assistenza e consulenze in tema di diritto d’impresa alle aziende in tema di contrattualistica e di responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Per contatto sociale qualificato – figura giudica applicabile anche al diritto d’impresa – si intende quella relazione specifica che si instaura tra due soggetti, non vincolati da un precedente e preesistente contratto, avente ad oggetto l’obbligazione in questione e comportante il sorgere di un ragionevole affidamento di uno nei confronti dell’altro.
Nel diritto d’impresa, l’attesa di un comportamento coerente con l’affidamento creato rappresenta una fonte idonea di obblighi di protezione, che possono aggiungersi a un obbligo primario di prestazione, ove sussista un normale rapporto obbligatorio, oppure possono sorgere indipendentemente da esso, per via del semplice contatto sociale qualificato, allorquando cioè manca un obbligo primario di prestazione tra imprese.
Come avviene nella responsabilità precontrattuale, dal contatto sociale deriva anche nel diritto di impresa una obbligazione senza prestazione che genera una responsabilità qualora il soggetto non adempia.
Diritto d’impresa. La riconducibilità della responsabilità precontrattuale alla responsabilità contrattuale.
Il senso originario della teoria degli obblighi di protezione risiede nella consapevolezza acquisita dalla dottrina sul ruolo degli artt. 1175 e 1375 c.c. di integrazione del regolamento contrattuale. Entrambe le disposizioni fanno riferimento ad un canone di condotta leale e corretta a cui il debitore deve uniformarsi.
Nell’ambito del diritto d’impresa, accanto alla nozione tradizionale di obbligazione avente come oggetto la prestazione principale che deve presentare i requisiti indicati dall’art. 1174 c.c., sorgono ex lege obblighi accessori a tale prestazione e strumentali alla più razionale esecuzione del rapporto obbligatorio, obblighi che trovano la loro fonte nelle norme di cui si è detto, con la conseguenza che, per la medesima ragione, anche la violazione dei predetti obblighi di protezione o di sicurezza può essere qualificata inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale.
Nel diritto di impresa, la rilevanza dell’affidamento, come elemento essenziale della fattispecie a cui è collegato il comando dell’art. 1337 c.c., risulta espressamente dagli artt. 1338 e 1398, e del resto è implicita nel concetto stesso di buona fede oggettiva, ravvisata appunto come norma volta alla tutela dell’affidamento di un soggetto nella lealtà, nella probità, nella correttezza di un altro soggetto, con cui il primo è entrato in una relazione d’affari; il solo fatto di venire socialmente a contatto fa sorgere fra l’una parte e l’altra un dovere reciproco di lealtà e probità nel trattare che impone eventualmente non soltanto doveri negativi, ma anche doveri positivi, consistenti nel palesare la realtà delle cose così come la si conosce secondo scienza e coscienza.
La Cassazione, in linea con l’adozione della teoria dell’obbligazione senza prestazione (ovverosia di un rapporto obbligatorio costituito da soli obblighi senza prestazione), abbandona la prospettiva che non distingueva la responsabilità precontrattuale da quella aquiliana e afferma che il fondamento della responsabilità precontrattuale è rappresentato dall’affidamento che, in maniera contraria a buona fede, una parte ha violato nei confronti dell’altra.
Il predetto orientamento si inquadra nel solco profondo che ha segnato nell’Ottocento e nel Novecento il diritto tedesco in seguito alla riforma del diritto delle obbligazioni e la riconduzione della responsabilità precontrattuale alla responsabilità contrattuale rappresenta un aspetto estremamente significativo della linea di tendenza che ha caratterizzato il diritto italiano – compreso anche il diritto d’impresa – a cominciare dall’ultimo quarto dell’Ottocento e consistente nel progressivo distacco dal modello francese in favore di quello tedesco.
Nel diritto d’impresa, l’art. 1337 c.c. impone alle parti una condotta che non è genericamente volta a prevenire un pericolo di danni che occasionalmente potrebbero derivare da un qualsiasi comportamento suscettibile di arrecare un pregiudizio ad altri, ma rappresenta un adempimento di un obbligo funzionale a tutelare beni e interessi individuabili a priori rispetto a specifici pregiudizi, ai quali un contraente si espone a causa dell’affidamento riposto in specifiche circostanze.
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