Lo Studio offre assistenza e consulenza alle aziende in materia di diritto d’impresa. Lo Studio assiste le imprese anche sulle tematiche concernenti la responsabilità precontrattuale e sulle sue possibili applicazioni nell’ambito dei rapporti tra imprese.
Le disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. – applicabili anche nell’ambito del diritto d’impresa – prevedono un obbligo generale di buona fede nelle trattative, diretto a proteggere tendenzialmente l’interesse a che la rappresentazione preventiva del contenuto del futuro negozio sia il più possibile corrispondente alla realtà. Nel diritto d’impresa, dette disposizioni mirano a tutelare anche quei comportamenti delle imprese maliziosi o anche solo reticenti concernenti un aspetto decisivo del contratto, atteso che, ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale, assumono rilevanza quei comportamenti omissivi assunti da un contraente in possesso di informazioni rilevanti per la conclusione dell’affare. Pertanto, nell’ambito del diritto d’impresa, nella fase prodromica alla stipulazione, le imprese stesse devono fornirsi ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l’ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del contratto e ciò indipendente dalla circostanza per cui la controparte sia effettivamente in grado di comprendere appieno il contenuto dell’informazione
In tema di responsabilità precontrattuale nel diritto d’impresa.
Le disposizioni richiamate si configurano infatti come clausole generali, il cui contenuto, nel contesto del diritto d’impresa, non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere delle imprese di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l’ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del negozio.
Anche nell’ambito del diritto d’impresa, l’approdo verso la natura extracontrattuale o contrattuale della responsabilità precontrattuale non è privo di rilievo, date le ricadute in termini di disciplina applicabile in punto di onere della prova, termine di prescrizione, estensione dei danni risarcibili.
In forza di un primo, ma non univoco, indirizzo interpretativo, la violazione della buona fede precontrattuale deve essere considerata un’ipotesi specifica di atto illecito produttivo di danno ingiusto. Secondo il predetto orientamento, in mancanza di un vincolo obbligatorio tra le parti, si esclude una fattispecie di responsabilità contrattuale e si riconduce l’obbligo risarcitorio alla regola generale sancita dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, nonché del dolo e della colpa del danneggiante rimangono a carico del danneggiato e il termine di prescrizione del diritto azionato è quinquennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c.
A sostegno della riconducibilità alla natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale si afferma altresì che detta soluzione si pone in linea con la funzione attribuita alle norme relative alla buona fede nelle trattative che finiscono per involgere la generalità dei soggetti che operano nel mercato stesso. Risulta allora preferibile qualificare la correttezza dell’attività precontrattuale come un dovere gravante su qualsiasi soggetto a cui fa riscontro l’interesse della generalità degli altri soggetti a non subire, a causa della violazione di tali doveri, un danno, piuttosto che come contenuto di un’obbligazione ex lege che nasce nei confronti di uno o più determinati soggetti già qualificabili come controparti in un rapporto negoziale in formazione.
Contatta lo Studio per avere assistenza e consulenza in materia di diritto d’impresa e sulla disciplina applicabile nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale delle imprese.
foto by freepik