Lo Studio aiuta le imprese a orientarsi con riguardo alla c.d. responsabilità estesa del produttore di alimenti e nella normativa di riferimento in tema di imballaggi di prodotti alimentari, fornendo consulenza in materia di etichettatura degli imballaggi nonché sulle più importanti novità in arrivo in tema di imballaggi e rifiuti (PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation)

Norme sugli imballaggi dei prodotti alimentari

La disciplina giuridica della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ha matrice comunitaria e trae origine dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. La predetta normativa  era stata emanata al fine di armonizzare le diverse normative nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio nell’ottica di prevenire e ridurre l’impatto ambientale di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi.

Tramite il predetto intervento del legislatore europeo si intendeva quindi contrastare il fenomeno di over-packaging (ovverosia l’imponente utilizzo di imballaggi spesso per mere esigenze commerciali) e prevenire la produzione di rifiuti mediante il reimpiego degli imballaggi, il riciclo e le altre forme di recupero nell’ottica di contribuire alla riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

I principi e le regole concernenti l’etichettatura ambientale e il riciclaggio degli imballaggi sono stati ribaditi ed estesi nell’ambito del piano di azione del 2015 attraverso cui sono state elaborate le misure del pacchetto sull’economia circolare composto da quattro diverse direttive, tra le quali si inseriscono anche la direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la direttiva 2018/98/CE sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che ha a sua volta modificato la direttiva 1994/62/CE relativa agli imballaggi.

Responsabilità estesa del produttore

Nell’ambito della direttiva (UE) 2018/851 ha assunto particolare rilevanza il concetto di responsabilità estesa del produttore, Extended Producer Responsability (EPR), il vero e proprio asse portante del piano di azione sull’economia circolare, avviato nel 2015, in grado di realizzare la transizione dell’Unione europea verso l’instaurazione di una, vera e propria, società del riciclaggio, fondata sulla riduzione della produzione di rifiuti e sull’utilizzo degli stessi  come risorse, nel rispetto dei principi di precauzione di tutela della salute e dell’ambiente.

Questo esprime un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene diviene responsabile anche alla fase successiva al consumo, ovvero della sua gestione una volta divenuto rifiuto.

La direttiva (UE) 2018/851 ha avuto il pregio di precisare il concetto di regime di responsabilità estesa del produttore individuandolo come una serie di misure adottare dagli Stati membri, volte ad assicurare che ai produttori (anche di produttori alimentari) spetti la responsabilità finanziaria, ovvero anche quella organizzativa, della gestione della fase del ciclo di vita in cui il produttore diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

In tal senso, la responsabilità finanziaria non deve superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi, che sono ripartiti in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorità pubbliche.

Per effetto dell’adeguamento della direttiva sul piano nazionale, attraverso il d.lgs. 116/2020, la disciplina della responsabilità estesa del produttore prevista agli artt. 8 e 8-bis della direttiva (UE) 2018/851 è stata inserita e trasposta, rispettivamente agli artt. 178-bis e ter del T.U. Ambiente. In dettaglio, l’art. 178-bis ha trasposto in maniera fedele il testo dell’art. 8 della direttiva (UE) 2018/851 affidano all’emissione di successivo decreti del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione della concreta disciplina applicabile a tale ipotesi di responsabilità.

Responsabilità estesa del produttore nella normativa relativa agli imballaggi di prodotti alimentari

Il concetto di responsabilità estesa del produttore si rinviene ulteriormente nella normativa relativa agli imballaggi di prodotti alimentari. Nello specifico, la direttiva(UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, in linea con la direttiva (UE) 2018/851 e sui rifiuti stabilisce che l’instaurazione di regimi di responsabilità estesa del produttore in tema di imballaggi è in grado di incentivare l’implementazione a livello nazionale ed europeo di un’economia circolare, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio, aumentando la raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti. In tale prospettiva, la direttiva ritiene che le norme concernenti la responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE debbono applicarsi ai produttori di imballaggi.

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