La Commissione, in data 30 gennaio del 2008, ha formulato una proposta COM (2008) 40 definitivo diretta ad unire in un solo regolamento le Dir. 2000/13/CE e Dir. 90/496/CEE nonché a consolidare e semplificare il panorama normativo della disciplina in materia di informazioni dei prodotti alimentari sussistente nel settore dell’etichettatura dei prodotti alimentari. L’esigenza di ridurre ad un unico provvedimento la disciplina sia dell’etichettatura generale dei prodotti alimentari, sia di quella nutrizionale è sorta a causa dell’approccio frammentario che caratterizza la legislazione comunitaria in materia; proprio per tale ragione il legislatore europeo – consapevole del fatto che una mancata armonizzazione in questa specifica materia avrebbe rischiato di dare vita al profilarsi di provvedimenti nazionali da parte dei singoli paesi membri con conseguenti maggiori oneri per l’industria ed una totale mancanza di chiarezza per i consumatori – ha voluto razionalizzare il quadro normativo in materia di etichettatura alimentare tramite l’adozione di un regolamento che fornisse un quadro di riferimento maggiormente omogeneo. Sulla base di tale premessa, il legislaindi, intervenuto con il Reg. UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio detore comunitario è, qul 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura d’informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il Reg. UE 1169/2011 si pone in linea di continuità con il Reg. CE 178/2002; seppure quest’ultimo regolamento non si occupa specificatamente della disciplina delle informazioni commerciali ai consumatori tuttavia, nel suddetto testo normativo sono richiamati i principi della tutela del consumatore compreso l’esigenza di evitare ogni pratica che possa indurre in errore il consumatore stesso. Detto principio poi è posto a fondamento della regolamentazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari così come prevista nelle direttive europee fin dal 1978, data in cui si era realizzata la prima rilevante forma di armonizzazione orizzontale delle regole di diritto alimentare finalizzate a fornire al consumatore informazioni neutre e trasparenti.

Concentrando l’attenzione sui considerando che precedono l’art. 8 del Reg. UE 1169/2011, è dato rilevare come detto documento consideri una pluralità di interessi tra i quali la tutela del consumatore assume un ruolo centrale; il considerando n. 3 recita, infatti, che «Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano»; «la fornitura di informazioni sugli alimenti tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di conseguenze sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche» (art. 1 dei principi generali delle informazioni sugli alimenti). Il regolamento specifica altresì che anche se gli obiettivi originari e i principali componenti l’attuale legislazione sull’etichettatura continuano a essere validi, è necessario che la legislazione stessa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti. L’informazione data al consumatore deve essere chiara, semplice e facilmente comprensibile al fine di permettere al consumatore di effettuare delle scelte consapevoli (v. considerando 9 e 10). Dal predetto principio generale sono derivate una serie di previsioni; così, per esempio, l’art. 13 del nuovo regolamento ha prima di tutto imposto un’altezza minima per i caratteri nei quali sono riportate le informazioni obbligatorie previste nell’art. 9 (la Commissione potrà prevedere altre disposizioni in materia di leggibilità sulla base di atti delegati emanati in forza della procedura stabilita dall’art. 51 del nuovo regolamento). Inoltre, per quanto concerne le indicazioni di allergeni sono stati disposti rilievi di ordine grafico che fino ad ora erano stati volontariamente seguiti da vari operatori del settore. In forza dell’art. 21 del nuovo regolamento, la presenza di sostanze che provocano allergie ed intolleranze andrà indicata per tutti gli ingredienti che la contengono e segnalata facendo ricorso a caratteri distintivi per dimensione, stile o colore. Il regolamento persegue, quindi, l’obiettivo di tutelare sia gli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia il cittadino, imponendo un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile (considerando, n. 9). A fini di chiarezza, si è ritenuto opportuno abrogare e inserire nel regolamento altri atti orizzontali, in particolare la Dir. 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale, la Dir. 1999/10/CE della Commissione, dell’8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della Dir. 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari, la Dir. 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari in cui è presente caffeina, il Reg. CE 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo, e la Dir. 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla Dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 12).
In pratica, con il regolamento si è voluto ampliare e potenziare le precedenti disposizioni concernenti l’etichettatura; al riguardo, si pensi, per esempio, a come precedentemente la c.d. etichettatura nutrizionale avesse solamente natura facoltativa e diveniva obbligatoria esclusivamente qualora fossero presenti claims nutrizionali in etichetta o, più generalmente, nella comunicazione pubblicitaria (come, per esempio, il riferimento al basso apporto calorico di un determinato alimento). La scelta del legislatore europeo di cambiare l’antecedente impostazione deriva dal dibattito sulla nutrizione che ha condotto, per un verso, le imprese a fornire sempre più precise informazioni sui prodotti alimentari e, per altro verso, le autorità nazionali a sostenere progetti di informazione sulla corretta alimentazione ai fini di indurre i consumatori a compiere delle scelte consapevoli. L’obbligatorietà delle informazioni nutrizionali è stata prevista non solamente alla luce della crescente attenzione alla nutrizione, bensì anche perché il regolamento sembra considerare gli alimenti come potenziali rischi per la salute e, proprio per tale ragione, l’etichettatura non serve solamente a descrivere il prodotto, ma diviene una specie di manuale d’uso del bene.

La nuova disciplina relativa alla dichiarazione nutrizionale ha trovato applicazione a partire dal 13 dicembre 2016; gli alimenti posti sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 potevano essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Tuttavia, nelle ipotesi in cui gli operatori del settore alimentare forniscano le indicazioni nutrizionali su base volontaria tra il 13 dicembre 2014 ed il 13 dicembre 2016 dovranno rispettare le normative concernenti la presentazione ed a quanto disposto dal regolamento medesimo (in altre parole, gli operatori del settore alimentare possono decidere di uniformarsi alle nuove disposizioni in materia di indicazioni nutrizionali prima del 13 dicembre 2014 anziché applicare la disciplina di cui alla Dir. 90/496/CEE del 24 settembre 1990, concernente l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, sempre che sia rispettata ciascuna disposizione). Invece, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria (ossia qualora sia disposta una indicazione nutrizionale o sulla salute oppure siano aggiunte ad un alimento vitamine e/o minerali) deve essere conforme a quanto disposto dal regolamento a partire dal 13 dicembre 2014.

Sempre con riferimento al regolamento concernente l’etichettatura, occorre osservare come detta normativa abbia esteso la responsabilità relativa alla sicurezza degli alimenti a tutti gli operatori della filiera, ossia i produttori, i trasformatori ed i distributori (intesa come operatori della grande distribuzione organizzata). L’art. 8 del nuovo regolamento sull’etichettatura prevede che l’indicazione in etichetta di uno dei soggetti che sono collegati alla sicurezza del prodotto, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione; nell’ipotesi in cui il produttore ed il marchio commerciale coincidano non si configura un aumento di responsabilità mentre, nel caso in cui, invece, i prodotti siano confezionati da un soggetto ma venduti a marchio altrui (come avviene con le c.d. «private labels») vi sarà un aumento delle responsabilità in capo a chi abbia apposto il proprio nome o la propria ragione sociale sull’etichetta del prodotto. Nel caso in cui invece il distributore, titolare di una «private label» dovesse fare produrre il prodotto in un Paese terzo, qualora il distributore stesso importasse direttamente il prodotto dal Paese terzo per poterlo distribuire nell’Unione Europea, potrebbe essere ritenuto responsabile dell’etichettatura ai sensi dell’art. 8 paragrafo 1 del Reg. UE 1169/2011 nonché della violazione, sempre che fosse accertata un’infrazione della norma sull’etichettatura, dato che il distributore è l’unico operatore che si occupa dell’immissione in commercio del prodotto all’interno dell’Unione europea. Qualora il suddetto distributore facesse, invece, produrre il prodotto in un Paese terzo ma non lo importasse direttamente, bensì tramite un’azienda importatrice, in tale caso il responsabile dell’etichettatura sarebbe l’importatore ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 8 del Reg. UE 1169/2011, mentre il distributore potrebbe eventualmente essere individuato come responsabile dell’infrazione a seconda del tipo di infrazione accertata dall’Autorità di controllo.

In termini conclusivi, proprio perché il prodotto alimentare si considera come un prodotto potenzialmente pericoloso, l’art. 8 del regolamento impone a tutti gli operatori determinati obblighi – simili a quelli previsti dal Reg. CE 178/2002 – in materia di sicurezza; in particolare, in forza di quanto disposto dal terzo paragrafo, gli operatori del settore alimentare, diversi dal produttore, che siano a conoscenza o presumano una non conformità del bene commercializzato alla normativa in tema di etichettatura, debbono sospendere la distribuzione.